Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1801 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Liberazione del sequestratario

Dispositivo

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti ^(1) o per giusti motivi ^(2) ^(3).

(1) Trattandosi di una ipotesi di mutuo dissenso, la liberazione presuppone il consenso di tutte le parti, quindi sia i sequestranti che il sequestratario.

(2) Se la liberazione è fatta prima della definizione della lite e senza il consenso del sequestratario, questi ha diritto al risarcimento dei danni (1223c.c.), se la stipula era a titolo oneroso (1802c.c.).

(3) Trattandosi di contrattointuitus personae, costituisce causa di cessazione del rapporto anche la morte del sequestratario.

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