Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1800 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Dispositivo

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [1766] ^(1).

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle ^(2). In questo caso si applicano le norme del mandato [1703].

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574].

(1) In particolare, il sequestratario non acquista la proprietà delle cose in quanto trattasi di deposito regolare (1766c.c.). Tuttavia, se il contratto ha ad oggetto denaro o beni fungibili, si può ritenere configurabile anche un deposito irregolare (1782c.c.).

(2) Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia controversa la spettanza di un immobile o di titoli di credito (1992c.c.) prossimi alla scadenza.

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