Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1802 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Dispositivo

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente ^(1). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [1781] ^(2).

(1) Si tratta di un contratto naturalmente oneroso ma che può non esserlo se le parti si accordano in tal senso.

(2) Per il caso in cui i sequestranti non corrispondano il compenso, è previsto a favore del sequestratario un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela (v.2761, comma 3 c.c.)

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