Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.
Triveneto · I.G.42 · 9-2010
Assemblea e decisioni dei soci - Verbalizzazione
Massima
Ove l’atto costitutivo non preveda l’esenzione dall’obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c., almeno otto giorni prima dell’assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare all’unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a carico dell’organo amministrativo nell’esclusivo interesse dei medesimi soci.
La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione (vedi orientamento I.G.7).
Norme collegate
Art. 2446Art. 2447Art. 2482-bisArt. 2482-ter
Massime collegate
Triveneto H.G.28 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c.Triveneto I.G.7 - Deposito della relazione ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.38 - Mancanza di un obbligo legale di allegazione al verbale della relazione dell’organo amministrativo sulla perditaTriveneto H.G.25 - Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzoTriveneto H.G.26 - Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2446 c.c.Triveneto H.G.27 - Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.Triveneto I.G.8 - Fatti di rilievo ex art. 2482 bis, comma 3, c.c.Triveneto I.G.13 - Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.40 - Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2482 bis c.c.Triveneto I.G.41 - Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis c.c.