Mancanza di un obbligo legale di allegazione al verbale della relazione dell’organo amministrativo sulla perdita
Triveneto · I.G.38 · 9-2008
Assemblea e decisioni dei soci - Competenza
Massima
In presenza di una clausola statutaria che consenta l’esclusione del previo deposito presso la sede sociale della relazione sulla perdita da parte dell’organo amministrativo e delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, non scatta alcun obbligo di allegazione al verbale dei predetti documenti, che debbono comunque, essere presentati in assemblea (vedi orientamento I.G.7).
Infatti, il legislatore ha previsto il deposito presso la sede sociale di detti documenti nel solo interesse dei soci e non nell’interesse dei terzi.
Norme collegate
Art. 2446Art. 2447Art. 2477Art. 2482-bisArt. 2482-ter
Massime collegate
Triveneto I.G.7 - Deposito della relazione ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.42 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto H.G.25 - Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzoTriveneto H.G.26 - Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2446 c.c.Triveneto H.G.27 - Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.Triveneto H.G.28 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c.Triveneto I.G.8 - Fatti di rilievo ex art. 2482 bis, comma 3, c.c.Triveneto I.G.13 - Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.40 - Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2482 bis c.c.Triveneto I.G.41 - Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis c.c.