Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c. in caso di esercizio del voto per corrispondenza
Triveneto · H.B.23 · 9-2006
Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio
Massima
L’art. 2374 c.c. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione.
Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ultimo comma, c.c., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 c.c., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.
Norme collegate
Art. 2374Art. 2370
Massime collegate
Milano 94 - Rinvio dell’assembleaTriveneto H.B.24 - Limiti temporali all’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c.Triveneto H.B.25 - Ammissibilità dell’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c su singoli argomentiTriveneto I.B.31 - Legittimità di una clausola statutaria che riconosca ad una minoranza il diritto di chiedere il rinvio dell’assembleaFirenze 26 - L’assemblea di rinvioRoma 18 - Rinvio dell’assemblea a richiesta della minoranza nelle srl