Legittimità di una clausola statutaria che riconosca ad una minoranza il diritto di chiedere il rinvio dell’assemblea
Triveneto · I.B.31 · 9-2010
Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio
Massima
Stante la meritevolezza dell’interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell’art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio dell’assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un’autonoma convocazione.
Norme collegate
Art. 2479-bis
Massime collegate
Firenze 26 - L’assemblea di rinvioMilano 94 - Rinvio dell’assembleaTriveneto H.B.23 - Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c. in caso di esercizio del voto per corrispondenzaTriveneto H.B.24 - Limiti temporali all’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c.Triveneto H.B.25 - Ammissibilità dell’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c su singoli argomentiTriveneto I.B.4 - Assemblea totalitariaTriveneto I.B.14 - Rappresentanza dell’intero capitale sociale nell’assemblea totalitariaTriveneto I.B.19 - Modalità di opposizione alla discussione nell’assemblea “totalitaria”Triveneto I.B.20 - Limiti temporali dell’informazione agli organi sociali delle assemblee “totalitarie”Triveneto I.B.21 - Non necessità della presenza degli organi sociali nelle assemblee “totalitarie”Roma 18 - Rinvio dell’assemblea a richiesta della minoranza nelle srl