Determinatezza dell’oggetto
Triveneto · G.A.2 · 9-2004
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
Nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale.
Norme collegate
Art. 1346Art. 2295Art. 2328Art. 2463
Massime collegate
Milano VI - Specificità dell’oggetto socialeTriveneto G.A.6 - Attività di mediazioneTriveneto G.A.7 - Attività finanziaria strumentale al perseguimento dell’oggettoTriveneto G.A.8 - Congruità del capitale in relazione all’oggettoTriveneto G.A.9 - Amministrazione di altre società quale oggetto socialeTriveneto G.A.10 - Attività di gestione di beni quale oggetto socialeTriveneto Q.A.12 - Esclusività dell’oggetto sociale delle s.t.p.Triveneto Q.A.13 - Ammissibilità di attività strumentali all’oggetto sociale delle s.t.p.