Attività di mediazione
Triveneto · G.A.6 · 9-2004
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l’art. 5 lett. b) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.
Norme collegate
Art. 1754Art. 49 D.Lgs. 2007 n. 231Art. 1756Art. 1763Art. 2475Art. 1346Art. 1755Art. 2484Art. 2332Art. 1761Art. 1758Art. 1762Art. 1757Art. 2328Art. 1760Art. 2463Art. 2384Art. 2497-quaterArt. 2475-bisArt. 6 L. 1989 n. 39Art. 1764Art. 1759Art. 2473Art. 2437
Massime collegate
Milano VI - Specificità dell’oggetto socialeMilano IX - Attività “finanziarie” riservate e requisiti previsti dalla leggeTriveneto G.A.2 - Determinatezza dell’oggettoTriveneto G.A.7 - Attività finanziaria strumentale al perseguimento dell’oggettoTriveneto G.A.8 - Congruità del capitale in relazione all’oggettoTriveneto G.A.9 - Amministrazione di altre società quale oggetto socialeTriveneto G.A.10 - Attività di gestione di beni quale oggetto socialeCampania 43 - Potere di rappresentanza dell’organo amministrativo di s.r.l. - operazioni sostanzialmente modificative dell’oggetto sociale - invalidità o inefficacia degli atti per difetto di delibera assembleare - insussistenza.