Articolo 533 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo IX - Dei Delitti Contro La Moralita Pubblica E Il Buon Costume
Costrizione alla prostituzione
Dispositivo
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]
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