Articolo 532 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo IX - Dei Delitti Contro La Moralita Pubblica E Il Buon Costume
Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella
Dispositivo
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]
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