Articolo 757 Codice di Procedura Civile
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Quarto - Dei Procedimenti Speciali · Titolo IV - Dei Procedimenti Relativi Allapertura Delle Successioni
Conservazione di testamenti e di carte
Dispositivo
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice ^(1) provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori ^(2).
(1) Anche in tal caso la parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) Nelle ipotesi descritte dalla norma in esame , giudice assume i provvedimenti necessari alla conservazione di documenti come la nomina di un custode o la consegna del testamento ad un notaio per la pubblicazione sotto forma di decreto.
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