Titolo IV - Dei Procedimenti Relativi Allapertura Delle Successioni

Articolo 756 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Quarto - Dei Procedimenti Speciali · Titolo IV - Dei Procedimenti Relativi Allapertura Delle Successioni

Custodia delle chiavi

Dispositivo

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere ^(1).

(1) L'apposizione dei sigilli può avvenire oltre che sulle cose mobili anche ai locali nei quali si trovano i beni da sigillare. In questo caso, le porte vengono chiuse a chiave e sigillate in modo da evitarne l'apertura senza effrazione. La chiusura avviene con nastro adesivo e bolli di ceralacca con l'impronta della dell'ufficio giudiziario competente. Inoltre, si può procedere anche alla sigillazione delle finestre. Di tutte queste operazioni deve ovviamente farsi menzione nel processo verbale.

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