Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Articolo 56 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Primo - Disposizioni Generali · Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Autorizzazione

Dispositivo

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.]

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