Articolo 55 Codice di Procedura Civile
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Primo - Disposizioni Generali · Titolo I - Degli Organi Giudiziari
Responsabilità civile del giudice
Dispositivo
[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:
1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]
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