Articolo 1046 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali
Norme per l'esecuzione delle opere
Dispositivo
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo [1033] e degli articoli [1035] e [1036] ^(1).
(1) Si vedano le disposizioni positivizzate dall'art.1043all'art.1045.
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