Articolo 1045 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
Dispositivo
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi ^(1), a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni ^(2).
(1) Per risanamento dei fondi il legislatore intende riferirsi non solo alla bonifica ma anche alle integrali migliorie dei fondi non fertili.
(2) I costi vengono divisi a seconda del vantaggio che ogni titolare ricava dalla bonifica.
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