Articolo 672 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie
Spese per la prestazione del legato
Dispositivo
Le spese per la prestazione del legato ^(1) sono a carico dell'onerato ^(2) [662], [1196] c.c.].
(1) Es. le spese per la consegna o per il recupero della cosa legata, quelle per l'acquisto in caso di legato di cosa altrui, ecc.
(2) E' consentito al testatore esprimere una volontà in senso contrario.
---