Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Articolo 671 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Legati e oneri a carico del legatario

Dispositivo

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato ^(1) [662] c.c.] e di ogni altro onere [647] c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata ^(2) ^(3) [662], [672], [793] c.c.].

(1) Tale principio è inderogabile: non ha, quindi, alcun effetto una previsione in senso contrario del testatore.Anche laddove il valore del legato sia rimasto interamente assorbito dai legati e dagli oneri posti a carico del legatario, questo si considera ancora tale.

(2) Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti. A tal fine non si considerano i frutti e le spese di conservazione.

(3) Si ritiene che l'adempimento oltre il limite indicato dalla norma in commento costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v. art.2034del c.c.): il debitore non può essere costretto dalla legge ad adempiere ma, se paga oltre il valore del bene legato, non può chiedere la restituzione dell'eccedenza.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 1720/2016

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1720 del 29 gennaio 2016)