Articolo 2505 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni
Dispositivo
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli [2501], secondo comma, e [2501], secondo comma; i termini di cui agli articoli [2501], quarto comma, [2501], primo comma, e [2503], primo comma, sono ridotti alla metà ^(1) ^(2).
(1) La norma snellisce il procedimento di fusione allorquando vi partecipino società il cui capitale non è rappresentato da azioni, introducendo delle deroghe alla disciplina ordinaria.
(2) Comma sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.
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Massime notarili collegate
Fusioni associazioni non ETSEsenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c.Scissione a favore di societa’ interamente posseduta e rapporto di cambioScissione negativaAttuazione della fusione su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratoriDecorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.