Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.
Triveneto · L.E.5 · 9-2009
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisone di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione.
Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile.
Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505-bis, comma 3, c.c.
Norme collegate
Art. 2506-terArt. 2505Art. 1 D.Lgs. 2012 n. 123Art. 2505-bisArt. 2502Art. 2501-ter
Massime collegate
Milano 22 - Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulterioriMilano 24 - Competenza degli amministratori a deliberare la fusione quando il possesso dell’incorporata intervenga durante il procedimentoMilano 58 - Incorporazione di società possedute almeno al novanta per centoMilano 59 - Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissaMilano 180 - Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c.Triveneto L.E.6 - Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.Triveneto L.E.7 - Rinuncia al termine previsto dall’art. 2501 ter, comma 4, c.c. nel caso di decisione di fusione rimessa all’organo amministrativo