Articolo 1644 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Accrescimenti e frutti del bestiame
Dispositivo
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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