Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1643 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Rischio della perdita di bestiame

Dispositivo

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto ^(1), se non è stato diversamente pattuito [1637].

(1) Poichè la norma non opera alcuna distinzione, l'affittuario sopporta il rischio a prescindere dal soggetto su cui ricada la colpa dell'evento (1218,2043c.c.).

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