Articolo 1320 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale
Estinzione parziale
Dispositivo
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta ^(1), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi ^(2) ovvero rimborsando ^(3) il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [1301].
La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304], novazione [1300], compensazione [1302] e confusione [1303].
(1) In altri termini, se uno dei creditori ha stipulato con il debitore unadatio in solutum(v.1197c.c.).
(2) L'addebitamento ha effetti obbligatori.
(3) Il rimborso ha effetto estintivo.
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