Articolo 1319 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale
Diritto di esigere l'intero
Dispositivo
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi ^(1).
(1) La norma non chiarisce se il giudice possa disporre d'ufficio l'obbligo di prestare la cauzione o se sia necessaria una apposita domanda degli altri coeredi.
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