Titolo VII - Dello Stato Di Figlio

Articolo 266 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VII - Dello Stato Di Figlio

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Dispositivo

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414] ^(1) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267], [2964].

(1) Il tenore letterale della norma consente l'impugnazione solamente per l'incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l'interdizione legale o per l'inabilitazione (di cui all'art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l'ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all'art. 428 del c.c.).

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