Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia

Titolo VII - Dello Stato Di Figlio

231

Art. 231 - Paternità del marito

232

Art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio

233

Art. 233 - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

234

Art. 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni

235

Art. 235 - Disconoscimento di paternità

236

Art. 236 - Atto di nascita e possesso di stato

237

Art. 237 - Fatti costitutivi del possesso di stato

238

Art. 238 - Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

239

Art. 239 - Reclamo dello stato di figlio

240

Art. 240 - Contestazione dello stato di figlio

241

Art. 241 - Prova in giudizio

242

Art. 242 - Principio di prova per iscritto

243

Art. 243 - Disconoscimento di paternità

243 bis

Art. 243 bis - Disconoscimento di paternità

244

Art. 244 - Termini dell'azione di disconoscimento

245

Art. 245 - Sospensione del termine

246

Art. 246 - Trasmissibilità dell'azione

247

Art. 247 - Legittimazione passiva

248

Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

249

Art. 249 - Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

250

Art. 250 - Riconoscimento

251

Art. 251 - Autorizzazione al riconoscimento

252

Art. 252 - Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

253

Art. 253 - Inammissibilità del riconoscimento

254

Art. 254 - Forma del riconoscimento

255

Art. 255 - Riconoscimento di un figlio premorto

256

Art. 256 - Irrevocabilità del riconoscimento

257

Art. 257 - Clausole limitatrici

258

Art. 258 - Effetti del riconoscimento

259

Art. 259 - Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

260

Art. 260 - Poteri dei genitori

261

Art. 261 - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

262

Art. 262 - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

263

Art. 263 - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

264

Art. 264 - Impugnazione da parte del figlio minore

265

Art. 265 - Impugnazione per violenza

266

Art. 266 - Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

267

Art. 267 - Trasmissibilità dell'azione

268

Art. 268 - Provvedimenti in pendenza del giudizio

269

Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

270

Art. 270 - Legittimazione attiva e termine

271

Art. 271 - Legittimazione attiva e termine

272

Art. 272 - Dichiarazione giudiziale di maternità

273

Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

274

Art. 274 - Ammissibilità dell'azione

275

Art. 275 - Pena in caso di inammissibilità

276

Art. 276 - Legittimazione passiva

277

Art. 277 - Effetti della sentenza

278

Art. 278 - Autorizzazione all'azione

279

Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

280

Art. 280 - Legittimazione

281

Art. 281 - Divieto di legittimazione

282

Art. 282 - Legittimazione dei figli premorti

283

Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

284

Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice

285

Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori

286

Art. 286 - Legittimazione domandata dall'ascendente

287

Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

288

Art. 288 - Procedura

289

Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione

290

Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice