Strumenti finanziari e assemblee speciali
Triveneto · H.J.3 · 9-2004
Altre forme di partecipazione - Strumenti finanziari
Massima
Nonostante l’art. 2376, comma 1, c.c., preveda espressamente l’obbligo dell’assemblea speciale solo per gli strumenti finanziari che conferiscono (anche) diritti amministrativi, è da ritenere che tale obbligo sussista anche nel caso di strumenti finanziari che attribuiscano solo diritti patrimoniali.
Norme collegate
Art. 2346Art. 2376
Massime collegate
Milano 163 - Competenza all’emissione degli strumenti finanziari partecipativiMilano 164 - Diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativiMilano 165 - Apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativiMilano 166 - Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioniMilano 167 - Diritto di voto degli strumenti finanziari partecipativiMilano 168 - Diritto di nomina di amministratori e sindaci da parte degli strumenti finanziari partecipativiTriveneto H.J.1 - Esercizio di voto degli strumenti finanziariTriveneto H.J.2 - Quorum assembleari e strumenti finanziariTriveneto L.A.28 - Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissioneFirenze 69 - Strumenti finanziari partecipativi e disciplina statutaria della incidenza delle perditeFirenze 84 - Le obbligazioni perpetue