Revocabilità della dichiarazione di recesso
Triveneto · I.H.10 · 9-2005
Recesso - Recesso in s.r.l.
Massima
La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre decorrono:
il termine per la liquidazione della partecipazione; il termine per adottare le eventuali delibere di revoca o di scioglimento.
Norme collegate
Art. 2437Art. 2437-quaterArt. 2437-bisArt. 2473Art. 2437-ter
Massime collegate
Firenze 24 - Recesso da società di persone ed atto cognitivoTriveneto I.H.5 - Termini di efficacia del recessoTriveneto I.H.6 - Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di partecipazioni per le quali è stato esercitato il recessoTriveneto I.H.13 - Limiti alle clausole statutarie volte a determinare il valore della partecipazione in caso di recesso per cause legaliTriveneto I.H.14 - Deroga statutaria al termine di liquidazione della partecipazione del recedenteTriveneto I.H.16 - Esercizio del recesso subordinato ad una liquidazione minimaTriveneto K.A.44 - Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500-ter c.c.