Modifica del termine di durata da indeterminato a determinato e recesso
Triveneto · I.H.3 · 9-2004
Atto costitutivo - Durata della società
Massima
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2473Art. 2437
Massime collegate
Triveneto H.H.4 - Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinataTriveneto F.A.2 - Modifica della durata da determinata a indeterminataTriveneto F.A.3 - Non necessità di indicazione del termine di durataTriveneto H.H.1 - Determinazione dei limiti temporali di esercitabilità del recesso per le società a tempo indeterminatoTriveneto H.H.3 - Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminataRoma 17 - Durata della società eccedente la vita del socio e recesso