Introduzione di clausole di gradimento
Triveneto · H.I.8 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Salvo che lo statuto di una spa non disponga diversamente, l’introduzione, la modifica e la soppressione della clausola di gradimento è deliberata dall’assemblea straordinaria con le maggioranze e le modalità per essa normalmente previste. Non è pertanto necessaria l’unanimità. I soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti il vincolo del gradimento hanno diritto di recesso, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Norme collegate
Art. 2355-bisArt. 2437
Massime collegate
Triveneto H.I.5 - Legittimità delle clausole di gradimento o di intrasferibilitàTriveneto I.I.18 - Efficacia convenzionale delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioniMilano 32 - Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nella s.p.a.Triveneto A.B.6 - SPA - Clausola di gradimento e sostenibilità dei soci