Inderogabilità della facoltà di uno o più amministratori o del terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti
Triveneto · I.B.29 · 9-2010
Assemblea e decisioni dei soci - Votazione
Massima
La disposizione contenuta nell’art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ad uno o più amministratori, ovvero a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, il potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti, integra un elemento tipico del modello s.r.l. e come tale non è derogabile in senso limitativo dallo statuto.
È al contrario possibile che lo statuto attribuisca ad una maggioranza meno qualificata di soci (ad esempio un decimo del capitale), ovvero ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il suddetto potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti.
Norme collegate
Art. 2479Art. 2479-bis
Massime collegate
Milano 79 - Derogabilità dei quorum di cui all’art. 2479, commi 1 e 4, c.c.Milano 42 - Deroga dei quorum legali per le decisioni dei soci di s.r.l.Triveneto I.B.6 - Maggioranza pari alla metà del capitale socialeTriveneto I.B.27 - Soggetti legittimati alla convocazione dell’assembleaTriveneto I.B.30 - Inerzia dei soggetti legittimati a sollecitare la decisione dei soci o a convocare l’assemblea su richiesta del terzo del capitale