Forme della revoca della decisione o deliberazione di approvazione della domanda di concordato
Triveneto · P.A.4 · 9-2009
Massima
L’eventuale decisione o deliberazione di revoca della precedente approvazione della domanda di concordato deve essere assunta nel rispetto delle forme previste dal comma 3 dell’art. 152 legge fall. ed iscritta nel registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c.
Motivazione
Vedi sub P.A.3
Norme collegate
Art. 152 LFArt. 2436
Massime collegate
Triveneto P.A.3 - Forme della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato in presenza di organi monocraticiCampania 20 - Preconcordato - intervento del notaio nelle decisioni prese da società di capitali o da società cooperative - obbligo del deposito nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. - sussistenza - termini e limiti del controllo notarile