Diritti degli eredi in caso di intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte
Triveneto · I.I.14 · 9-2004
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.
Norme collegate
Art. 2469Art. 2473
Massime collegate
Triveneto I.I.24 - Diritti degli eredi in pendenza della liquidazione della partecipazione da loro ereditataTriveneto I.I.29 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte e comunioneTriveneto I.I.7 - Patti successori e limiti al trasferimento delle partecipazioniMilano 31 - Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di s.r.l.