Contenuto del parere del collegio sindacale nell’ipotesi di delega al consiglio di amministrazione dell’aumento di capitale con esclusione dell’opzione
Triveneto · H.G.15 · 9-2007
Massima
Nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria introduca nello statuto la facoltà per gli amministratori di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell’art. 2443, comma 1, secondo periodo, c.c.), deve comunque essere predisposto il parere del collegio sindacale previsto dal comma 6 dell’art. 2441 c.c., ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato.
In tale caso il parere dovrà essere espresso con riguardo alla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2443 c.c.
Norme collegate
Art. 2441Art. 2443
Massime collegate
Triveneto H.G.29 - Aumento di capitale sociale delegato con esclusione del diritto di opzioneMilano 8 - Delega agli amministratori dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzioneMilano XIV - Derogabilità delle prescrizioni stabilite per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzioneMilano XV - Delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione