Art. 2344, comma 1, c.c. e conflitto di interessi
Triveneto · H.I.10 · 9-2004
Conferimenti - Socio moroso
Massima
La disposizione del comma 1 dell’art. 2344 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2391 c.c.
Norme collegate
Art. 2344Art. 1394Art. 1395Art. 2391Art. 2466
Massime collegate
Triveneto I.I.8 - Art. 2466, comma 2, c.c. e conflitto di interessiTriveneto H.B.33 - Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosiTriveneto I.B.25 - Diritto di voto del socio titolare di una partecipazione interamente liberata che incrementi la medesima con una quota per la quale venga messo in mora con i versamentiTriveneto L.D.7 - Consenso dei soci privi del diritto di voto per morosità alle deroghe ai procedimenti di fusione o scissioneFirenze 44 - Esclusione per cause statutarie del socio di s.r.l., ostruzionismo alla vendita del socio escluso e legittimazione degli amministratori a procedere alla venditaFirenze 45 - Irrilevanza del socio moroso nel procedimento di adozione delle decisioni dei soci