Articolo 725 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Dispositivo
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 ^(1).
(1) Tale sanzione è stata depenalizzata ex art. 57, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
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