Articolo 701 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia
Misura di sicurezza
Dispositivo
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228] ^(1).
(1) Si tratta di una misura di sicurezza, la cui applicazione non richiede una declaratoria di delinquenza qualificata né che vi sia un'incidenza obbligatoria derivante da precedenti penali.
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