Articolo 687 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Dispositivo
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51 ^(1) ^(2).
(1) Tale disposizione è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n.689.
(2) La sua applicazione è limitata ai c.d. periodi di divieto di vendita e per questo viene considerata complementare al disposto dell'art.686.
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