Titolo XI - Dei Delitti Contro La Famiglia

Articolo 559 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo XI - Dei Delitti Contro La Famiglia

Adulterio

Dispositivo

[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.]

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