Titolo VIII - Dei Delitti Contro Leconomia Pubblica Lindustria E Il Commercio Artt

Articolo 507 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VIII - Dei Delitti Contro Leconomia Pubblica Lindustria E Il Commercio Artt

Boicottaggio

Dispositivo

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli [502], [503], [504] e [505], mediante propaganda ^(1) o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni [510]-[512].

(1) La Corte Costituzionale con sent. 17 aprile 1969, n. 84 ha dichiarato illegittimo tale articolorelativamente alla fattispecie della propaganda, limitatamente all'ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero.

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