Titolo VI - Dei Delitti Contro Lincolumita Pubblica

Articolo 423 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VI - Dei Delitti Contro Lincolumita Pubblica

Confisca

Dispositivo

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo [423], primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo [423], primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi ^(1).

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

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