Titolo III - Dei Delitti Contro Lamministrazione Della Giustizia

Articolo 400 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo III - Dei Delitti Contro Lamministrazione Della Giustizia

Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

Dispositivo

[Chiunque pubblicamente [266 4] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]

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