Articolo 370 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo III - Dei Delitti Contro Lamministrazione Della Giustizia
Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Dispositivo
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione ^(1).
(1) Si tratta di una circostanza attenuante speciale qualora il reato oggetto di simulazione o calunnia abbia natura di contravvenzione. Alcuni ritengono che, nonostante il mancato riferimento, debba applicarsi anche all'autocalunnia di cui all'art.369.
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