Articolo 345 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo II - Dei Delitti Contro La Pubblica Amministrazione
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Dispositivo
Chiunque, per disprezzo ^(1) verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa ^(2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
(1) La locuzione per disprezzo indica il movente che deve animare il soggetto agente.
(2) Si tratta di una disposizione mista alternativa, perciò l'illecito resta unico a fronte di un'azione composita che contempli varie modalità di danneggiamento.
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