Articolo 343 bis Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo II - Dei Delitti Contro La Pubblica Amministrazione
Corte penale internazionale
Dispositivo
^(1)Le disposizioni degli articoli [336], [337], [338], [339], [340], [342] e [343] si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
(1) La disposizione in esame è stata aggiunta dall’art. 10, comma 2,della l. 20 dicembre 2012, n. 237, diretta ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale, consentendo all'Italia di cooperare con tale organo.
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