Titolo I - Dei Delitti Contro La Personalita Dello Stato

Articolo 277 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo I - Dei Delitti Contro La Personalita Dello Stato

Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Dispositivo

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301], [313] ^(1).

(1) Viene qui in rilevo lalibertà individualedel Capo dello stato, un concetto differente dalla libertà fisica, di cui all'art.277. Qui infatti il riferimento è alla libertà morale, all'inviolabilità del domicilio e all'inviolabilità dei segreti. Tuttavia è una norma dal carattere sussidiario, che si applica solo ove non trovi applicazione la norma di cui sopra

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