Articolo 267 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo I - Dei Delitti Contro La Personalita Dello Stato
Disfattismo economico
Dispositivo
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati ^(1), in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico ^(2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
(1) La norma configura un'ipotesi speciale di aggiotaggio (v.501), dalla quale si differenzia in quanto l'atto criminoso viene sanzionato se posto in essere in tempo di guerra e qualora sia in pericolo la resistenza delle Stato. Si tratta di un reato a forma libera, quindi non rileva quali mezzi siano stati adoperati, ma il fatto che siano stati idonei a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori pubblici o privati. Perdepressione del corso dei cambis'intende la situazione in cui la moneta nazionale subisce un deprezzamento forte, maggiore di quello che si verifica in dipendenza dalle oscillazioni indotte dalle contrattazioni e dagli scambi monetari. Mentre l'influenza sul mercato dei titoli o valorisi ha quando vi è un'alterazione della quotazione dei valori ammessi alla quotazione di borsa, che provoca così un ribasso o un rialzo artificioso.
(2) L'esposizione a pericolo della resistenza della nazione di fronte al nemico non è una condizione di punibilità (v.44), bensì l'evento stesso del reato, dal momento che risulta causalmente connessa alla condotta.
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