Titolo VI - Della Estinzione Del Reato E Della Pena

Articolo 452 terdecies Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VI - Della Estinzione Del Reato E Della Pena

Omessa bonifica

Dispositivo

^(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

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Massime giurisprudenziali

Cass. pen. n. 32117/2024

In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32117 del 29 maggio 2024)