Articolo 452 quinquies Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VI - Della Estinzione Del Reato E Della Pena
Delitti colposi contro l'ambiente
Dispositivo
^(1)Se taluno dei fatti di cui agli articoli [452] e [452] è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
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